Il dipendente assunto a tempo indeterminato e` soggetto
ad un periodo di prova di 6 mesi per i livelli I-II-III-IV-V-VI-VII
e di 3 mesi per i livelli VIII-IX.
Il periodo di prova e` sospeso in caso di assenza per malattia.
In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo massimo di sei mesi.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita` dal giorno dell'assunzione
a tutti gli effetti.
Il periodo di prova non puo` essere rinnovato o prorogato.
Il dipendente proveniente dallo stesso Ente durante il periodo
di prova, che in tal caso e` dimezzato, ha diritto alla conservazione
del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, e`
restituito al livello e profilo di provenienza.
I dipendenti con piu` di 3 anni di servizio hanno diritto
a 28 giorni lavorativi di ferie + 4 giorni di riposo per festività
soppresse. Le festivita` soppresse sono da fruire nell'anno solare e
possono essere utilizzate anche in ore.
E` altresi` considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono.
Il personale con meno di 3 anni di servizio ha diritto a 26 giorni
lavorativi di ferie + 4 giorni di festivita` soppresse.
I professionalmente esposti classificati in categoria "A" hanno
diritto ad ulteriori 15 giorni di ferie di calendario non frazionabili.
Le ferie devono essere fruite entro l'anno solare, in caso di impossibilita`
di tale godimento per esigenze di servizio possono essere prorogate,
previa richiesta al Direttore (da presentare entro il 31 Dicembre), entro
e non oltre il 31 Agosto dell'anno successivo per tutti i livelli.
Le ferie possono essere rimandate solo a causa di malattia per lunga
durata. La malattia deve essere documentata e deve protrarsi per più di
3 giorni o con ricovero ospedaliero ed il dipendente deve darne tempestiva
comunicazione all'Ente perchè questo provveda ai dovuti accertamenti.
La mancata fruizione delle ferie non dà luogo alla corresponsione
di compensi tranne nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora
le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio,
si procede al pagamento.
Il dipendente sulla base di apposita autocertificazione o documentazione puo` assentarsi nei seguenti casi:
- documentata grave infermita` del coniuge o di un parente entro il secondo grado e del convivente, purche` convivente con il dipendente e che risulti da certificazione anagrafica: 3 giorni
- partecipazione a concorsi od esami: 8 giorni (limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove)
- lutto per coniuge, parenti di secondo grado, affini di primo grado:
3 giorni per evento
- nascita figli, o gravi motivi personali o familiari debitamente documentati
anche mediante autocertificazione: 3 giorni (nel caso di nascita
figli o gravi motivi personali o familiari, il dipendente puo` fruire di
n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato)
- matrimonio: 15 giorni consecutivi.
Al dipendente possono essere concessi periodi di aspettativa
per esigenza personali o di famiglia per una durata complessiva di 12
mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi dietro formale
e motivata richiesta.
I dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca oppure che
usufruiscono di borse di studio sono collocati, a domanda, in aspettativa
per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del
corso o della borsa.
Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all'estero puo` chiedere
il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l'ente non ritenga
di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa localita` in cui
si trova il coniuge.
Il dipendente non puo` usufruire continuativamente di due
periodi di aspettativa sopra indicati, anche richiesti per motivi diversi,
se tra essi non intercorrono almeno sei mesi di servizio attivo.
Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per volontariato
e per mandato sindacale restano disciplinate dalle vigenti disposizioni.
Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella
quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore
alle sei ore, con la relativa pausa.
Al personale di livelli I-III la consegna dei buoni pasto avviene
sulla base di apposite dichiarazioni del dipendente di effettuare l'orario
di lavoro superiore alle sei ore.
L'attribizione del buono pasto non puo` in alcun modo ed a nessun
titolo essere sostituita dalla corresponsione dell'equivalente in denaro.
L'intervallo giornaliero per la fruizione del pasto non puo` essere
inferiore a 30 minuti.
Per infortuni sul lavoro o per malattia a causa di servizio al lavoratore spetta l'intera retribuzione.
Nel caso di infortunio o incidente sul lavoro con responsabilita`
di terzi, il dipendente e` tenuto a comunicare i dati del responsabile
all'Istituto, onde consentire a quest'ultimo azioni legittime di risarcimento.
Per tutti i dipendenti
Il certificato medico e` obbligatorio anche per malattie
di un solo giorno e deve essere inviato entro i 5 giorni successivi
all'inizio o alla prosecuzione della malattia.
Inoltre il dipendente deve comunicare tempestivamente all'ufficio
di appartenenza la sua assenza per malattia.
Se il dipendente non invia entro i termini sopracitati il certificato,
non puo` essere considerato assente per malattia.
Il controllo medico fiscale e` effettuato tassativamente se il certificato
indica una malattia superiore a 5 giorni.
Le assenze per malattia possono essere frazionate in ore, pero`
anche in questo caso, il dipendente dovra` consegnare un certificato
attestante l'avvenuta visita o analisi.
Il dipendente assente per malattia e` tenuto a rendersi reperibile
all'indirizzo comunicato fin dal primo giorno e per tutto il periodo
della malattia, compresi i giorni domenicali e festivi, dalle ore 10,00
alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 al fine di poter consentire
il controllo medico, fatte salve le eventuali documentate necessita` di
assentarsi per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti
specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi,
di cui il dipendente e` tenuto a dare preventiva informazione all'amministrazione
di appartenenza.
La legge n. 53/2000 e il D.Lgs. 151/2001 hanno portato
significative variazioni riguardo la tutela delle lavoratrici madri e
dei lavoratori padri.
In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i
mesi di astensione obbligatoria non goduti.
- L'astensione obbligatoria va da 2 mesi prima fino
a 3 mesi dopo il parto, c'e` pero` la possibilita` di posticipare di 1 mese
l'assenza prima del parto e di conseguenza, portare a 4 mesi l'astensione
obbligatoria nel periodo post-partum.
- L'astensione facoltativa post-partum non puo` superare
i dieci mesi complessivi per madre e padre (entro i primi otto anni del
bambino) e ciascun genitore non puo` astenersi dal lavoro per piu` di 6
mesi continuativi o frazionati. Se pero` il padre esercita il diritto
per piu` di 3 mesi il limite complessivo di astensione facoltativa dei genitori
sale a 11 mesi.
Il trattamento economico e` il seguente:
- fino al terzo anno di vita del bambino:
|
1° mese |
100% dell'intera retribuzione |
|
dal 2° al 6° mese |
30% dell'intera retribuzione |
| dal 7° al 10° mese |
nessuna retribuzione |
- Dopo il compimento del terzo anno di vita e fino all'ottavo anno
di vita del bambino (per la parte non utilizzata fino al terzo anno di vita
del bambino):
|
1° mese |
100% dell'intera retribuzione |
|
dal 2° al 6° mese |
30% dell'intera retribuzione |
In quest'ultimo caso il trattamento economico spetta se
il reddito individuale del richiedente e` pari a 2,5 volte la pensione
minima erogata dall'INPS; per il 2000, era inferiore a Lit. 23.429.250
Se il reddito individuale è superiore, non spetta alcun trattamento
economico.
- Nel caso di astensione facoltativa per malattia del bambino (fino al 3° anno di vita) spetta questo trattamento:
- Fino al terzo anno di vita del bambino:
|
1° mese all'anno |
100% dell'intera retribuzione |
|
dal 2° mese in poi |
nessuna retribuzione |
I primi 30 giorni sono frazionabili (come anche i restanti) e sono validi per la maturazione delle ferie e dell'anzianità di servizio.Gli altri no.
Dopo il compimento del terzo anno di vita e fino all'ottavo anno di vita del bambino spettano cinque giorni di permesso non retribuito per ogni anno a ciascun genitore.
- Periodi di Riposo
Durante il primo anno di vita del bambino alla madre spettano
due ore di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. In caso di
parto plurimo le ore sono raddoppiate e quelle aggiuntive rispetto a
quelle previste possono essere utilizzate anche dal padre.
I periodi di riposo sono riconosciuti al padre:
a. nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b. in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c. nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma;
d.
nel caso di morte o di grave infermita` della madre.
Personale dipendente inquadrato nei livelli I-III
L'orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali
nel trimestre.
I ricercatori e tecnologi possono impiegare fino a 160 ore annue
aggiuntive rispetto all'orario di lavoro in attività destinate ad arricchimento
professionale quali ricerca libera utilizzando le strutture dell'Ente,
attività di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni
professionali, perizie giudiziarie.
Le ore di presenza in servizio in eccesso o in difetto rispetto alle
36 ore medie settimanali vengono cumulate con quelle risultanti dei periodi
precedenti. Il numero di ore in difetto non può essere superiore a 20.
Le ore in difetto oltre le 20 vanno recuperate nel successivo periodo di
riferimento. Le eventuali ore in eccesso possono essere recuperate attraverso
un massimo di 22 giorni di assenza compensativa all'anno.
Personale dipendente inquadrato nei livelli I-III
L'orario di lavoro e` di 36 ore settimanli ed e` articolato su
cinque giorni.
Per i dipendenti che hanno un delta positivo a fine mese le entrate
posteriori e le uscite anteriori all'orario di lavoro dichiarato con la
fascia oraria obbligatoria non sono considerate permessi brevi ma
Riposi compensativi (vedere accordi con i sindacati siglati
il 29.1.1998 e il 6.11.1998).
Personale dipendente inquadrato nei livelli IV-X
Il limite annuo di ore di lavoro straordinario spettante a ciascun
dipendente è di 200 ore.
Personale dipendente inquadrato nei livelli IV-X
Il dipendente, che lo richiede, può assentarsi per brevi periodi durante
l'orario di lavoro.
Tali permessi non possono superare il 50% dell'orario giornaliero
e comunque in tutto l'anno solare non possono essere più di 36 ore.
Tali ore non lavorate devono essere recuperate entro e non oltre il
mese successivo; qualora ciò non avvenga, la retribuzione sarà proporzionalmente
decurtata.
Vi sono tre tipi di tempo parziale:
a) Orizzontale - Articolazione della prestazione del servizio
ridotta in tutti i giorni lavorativi;
b) Verticale - Articolazione della prestazione su alcuni giorni
della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno, in misura
tale da rispettare la media durata del lavoro settimanale prevista per il
tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese,
anno);
c) Misto - Con combninazione delle due modalita` orizzontale/verticale.
La durata della prestazione lavorativa non puo` essere inferiore al
30% di quella a tempo pieno.
La trasformazione da tempo pieno a tempo parziale deve risultare da
atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione
lavorativa e il tipo. I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo
pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione anche in soprannumero.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale e`
escluso dalla prestazione di lavoro straordinario.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite
prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario di lavoro normale.
A tutto il personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento
economico e normativo previstone dal contratto per i dipendenti assunti
a tempo indeterminato.
Per chi ha contratti d lavoro a tempo determinato per una durata pari
almeno ad un anno anche la parte normativa resta invariata rispetto ai
dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
Per chi ha contratti di durata inferiore vanno fatte le seguenti precisazioni:
a) Le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio;
b) Possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze
fino ad un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d'anno proporzionalmente
al servizio prestato;
c) Possono essere concessi permessi retribuiti solo in caso di matrimonio,
in caso di lutto, o grave infermita`.
Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro, in tutti gli altri casi il contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso. I termini sono fissati come segue:
Tutto il personale
|
Anni di servizio |
mesi di preavviso |
|
Fino a 5 |
2 mesi |
|
oltre 5 e fino a 10 |
3 mesi |
|
oltre 10 |
4 mesi |
In caso di dimissioni volontarie del dipendente i termini
sono ridotti della metà.
L'istanza di dimissioni volontarie, una volta ricevuta dal Presidente
dell'Istituto, è irrevocabile e produce la risoluzione del rapporto di
lavoro alla data indicata dal dipendente. I termini di preavviso decorrono
dal primo al sedicesimo giorno di ciascun mese. Il dipendente che non
osserva i termini di preavviso e' tenuto a corrispondere all'Ente un'indennità
pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
L' Ente ha diritto di trattenere su quanto da esso dovuto al dipendente
un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso
da questi eventualmente non dato.
Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie.
Pertanto in caso di preavviso lavorato si da` luogo al pagamento sostitutivo
delle ferie non godute.
A partire dal 1° Aprile 1999 sono variate le disposizioni
riguardanti la concessione dei sussidi.
Date entro le quali saranno esaminate le richieste di sussidio pervenute
(all'Amministrazione Centrale) entro il:
31 Marzo
30 Giugno
30 Settembre
31 Dicembre
I sussidi possono essere concessi ai dipendenti con contratto
a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato non inferiore
ad un anno.
Il sussidio può essere concesso per i sotto elencati eventi, nelle
percentuali sotto indicate, e nel limite massimo stabilito per ogni singolo
evento:
|
a) |
80% delle spese sostenute per malattia, ovvero per cure mediche ovvero per intervento chirurgico del dipendente e/o di altro componente il proprio nucleo familiare, entro il limite massimo di circa Euro 1.807,00; |
|
b) |
70% delle spese sostenute per crollo o grave lesione della casa di abitazione del dipendente, di sua proprietà o comproprietà, entro il limite massimo di circa Euro 1549,00; |
|
c) |
40% dei danni subiti dal dipendente per furti, rapine o altri eventi similari, entro il limite massimo di circa Euro 1.136,00; |
|
d) |
25% delle spese sostenute per cure dentistiche del dipendente e/o di altro componente il proprio nucleo familiare, entro il limite massimo di circa Euro 1.032,00; |
| e) |
25% delle spese sostenute per l'asilo
nido dei figli di eta` non superiore a tre anni; per l'acquisto di testi
scolastici dei figli di eta` non superiore a ventisei anni; per l'iscrizione
ai corsi universitari dei figli di eta` non superiore a ventisei anni;
entro il limite massimo di circa Euro 1.032,00; |
| f) |
45% delle spese sostenute per il pagamentoi
di rette in favore di genitori, facenti parte del proprio nucleo familiare,
ricoverati presso case di soggiorno, entro il limite massimo di circa Euro
1.146,00. |
Nel caso di spese funebri il sussio e` stabilito in circa
Euro 413,00;
Nel caso di decesso del dipendente il sussio e` stabilito in circa
Euro 2.582,00
La commissione potra` anche considerare richieste per
casi diversi da quelli su indicati.
L'importo del sussidio non potra` comunque superare Euro 2.582,00 nell'anno.
Non sono concessi sussidi a fronte di spese che non raggiungano
almeno Euro 516,00.
Per la concessione dei sussidi sara` presa in considerazione
la documentazione di spese sostenute non anteriore a 12 mesi dalla data
di richiesta del sussidio. Il sussidio puo` essere concesso nell'arco dello
stesso anno solare, al piu` per 2 volte allo stesso dipendente e solo in
casi eccezionali.
Oltre alla domanda, dovranno essere presentate una copia delle ultime
dichiarazione dei redditi del dipendente e dei componenti il proprio nucleo
familiare (mod. 740, CUD o equivalenti, corredati dei relativi prescritti
allegati) e una dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal richiedente
dalla quale risulti che la documentazione prodotto e` conforme all'originale
presentato alle II.DD.; in caso di redditi percepiti all'estero, il dipendente
deve sottoscrivere un dichiarazione in carta semplice con l'indicazione dell'ammontare
dei redditi percepiti all'estero.
Le domande comprese in graduatoria, per le quali non sussista la disponibilita`
finanziaria, sono riesaminate e inserite nella graduatoria del contingente
successivo.
Il richiedente deve comprovare, pena la nullita` della richiesta, l'evento
per cui richiede il sussidio, allegando alla domanda idonea documentazione
giustificativa.
Le date entro le quali richiedere quanto sopra sono le seguenti:
20 Gennaio
20 Aprile
20 Luglio
20 Ottobre
La lista dei motivi per i quali puo`essere concesso il
prestito e` consultabile presso l'Ufficio del Personale.
Il tasso di interesse e` attualmente del 4%.
(Personale dipendente
assunto prima del 31/12/1993)
Date entro le quali si puo` richiedere il riscatto parziale:
20 Febbraio
20 Aprile
20 Settembre
E` indispensabile allegare alla richiesta la documentazione
relativa alla spesa (per operazioni immobiliari, ristrutturazioni, operazioni
chirurgiche, ecc.).
Il prestito si puo` richiedere:
entro il
15 Febbraio
Non occorre
nessun tipo di documentazione da allegare alla richiesta.
A partire dal 7.3.2002 sono state attivate le nuove procedure per la richiesta di mutui edilizi a tasso agevolato per:
a) l'acquisto o la costruzione in proprio o in comproprieta` , anche attraverso cooperative edilizie e imprese incaricate per l'edilizia pubblica, di un alloggio per uso di prima abitazione del dipendente e della propria famiglia;
b) l'estinzione di mutui ipotecari gravanti sull'alloggio del dipendente a uso di prima abitazione ed accesi successivamente al 16 ottobre 1979 per la causali di cui alla precedente lettera a), purche` il tasso sia di almeno 3 punti superiore rispetto a quello previsto dalla convenzione INFN-Banca;
c)
l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria
di immobili ad uso di prima abitazione di proprieta`o comproprieta` del
dipendente.
Ogni dipendente puo` fare richiesta di tale mutuo 1 volta soltanto in
tutta la sua carriera. Per cui i dipendenti che ne hanno gia` fatto richiesta,
anche con vecchie procedure sono esclusi da tale concessione.
L'importo massimo del mutuo e` di Euro 51.646,00=.
Le scadenze per la presentazione delle domande sono:
28 Febbraio
30 Settembre
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio del Personale.
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URL: http://www.fi.infn.it/sezione/istruzioni/personale.html
Ultimo aggiornamento: 24 Febbraio 2003