Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Sezione di Firenze

GESTIONE SEPARATA e INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

- ALIQUOTE CONTRIBUITIVE RIGUARDANTI LA GESTIONE SEPARATA -

La legge 22 maggio 2017, n. 81 - recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato" - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2017, n. 135 - ha introdotto importanti modifiche riguardanti le aliquote contributive dovute dall'anno 2017 per alcune tipologie di iscritti alla Gestione Separata.

Nello specifico, per quanto di pertinenza del personale non strutturato afferente all'I.N.F.N., l'art. 7 ha disposto, a decorrere dal 12 luglio 2017; il riconoscimento della DIS-COLL (Indennità di disoccupazione) in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data.

Ne consegue che, a decorrere dal 1 luglio 2017, per la succitata tipologia di personale, iscritta in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionato e privo di partita IVA, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 %.

Le nuove aliquote contributive anno 2018 come da circolare INPS n. 18 del 31 gennaio 2018 - Gestione Separata art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativamente agli assegnisti di ricerca e collaboratori coordinati e continuativi, iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica è fissata per l'anno 2018 al 33%, con un aumento rispetto al 2017 di una percentuale pari all'1%.

Inoltre, a tale aliquota si aggiungono quelle attualmente in vigore riguardanti la tutela della maternità, l'attribuzione degli assegni per il nucleo familiare e il sostegno in caso di malattia e di disoccupazione.

La seguente tabella riporta in dettaglio le aliquote contributive dovute con i riferimenti normativi:

TIPO RAPPORTO

IVS

art. 2, co. 57 L. 92/2012

MAL, MAT, ANF

art. 59, co. 16 L. 449/1997

MARTERNITA’

art. 7 D.M. 12/2007

DIS-COLL

art. 7 L. 81/2017

TOTALE
Assegni di Ricerca 33,00% 0,50% 0,22% 0,51% 34,23%
Collaborazioni Coordinate e Continuative verso PP.AA. 33,00% 0,50% 0,22% 0,51% 34,23%
Collaborazioni occasionali soggette a Gestione Separata 33,00% 0,50% 0,22% 0,51% 34,23%

 

- INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE, COME RICHIEDERLA -

Gli assegnisti INFN hanno la possibilità di richiedere l'indennità di disoccupazione all'INPS una volta terminato il rapporto di lavoro con l'INFN, entro i termini e secondo le modalità riportate al seguente sito: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46144.

A completezza di informazione, si riportano di seguito i punti principali della DIS-COLL, in base a quanto attualmente previsto dall'art. 15 del D.lgs. n. 22/2015 e dalla circolare dell'INPS n. 115 del 19.07.2017: 

-          Requisiti per il riconoscimento della DIS-COLL:

  1. stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda;
  2. possesso di almeno tre mesi di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente la data della fine del rapporto di lavoro;
  3. iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS;
  4. non essere in possesso di partita IVA.

-          Presentazione della domanda da parte dell'interessato:

  1. la domanda va presentata all'INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

-          Decorrenza della prestazione:

  1. la DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro lo stesso ottavo giorno;
  2. la DIS-COLL spetta a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se la domanda è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione. 

-          Durata della prestazione:

  1. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione;
  2. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.
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